Faq Domande Frequenti - Volontariato
FAQ
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Hai domande sulla piattaforma?
E' possibile annullare un preventivo dopo aver scelto e confermato un metodo di pagamento?
La conferma del metodo di pagamento sulla piattaforma equivale alla scelta del preventivo. Per annullare questa scelta è necessario scrivere una mail alla casella di posta dedicata volontariato@aon.it .
E' possibile modificare un preventivo dopo averlo completato?
Se un preventivo è sbagliato, potrà essere ricompilato un nuovo preventivo. Con il tasto "Duplica" o “Modifica” è possibile riportare tutti i dati precedentemente inseriti, modificando solo i riferimenti non corretti.
Cosa devo fare se non riesco ad accedere con Username e Password?
Può utilizzare la procedura di recupero Password e recupero Username presente sotto il pulsante Accedi
Perché non riesco a effettuare il login?
Per accedere devi prestare attenzione all’inserimento di «user» e «password» - l’accesso è sensibile alla differenza tra lettere maiuscole o minuscole
Di quale documentazione ho bisogno per fare un preventivo?
Per la compilazione del questionario è consigliabile poter consultare l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente per poter recuperare i dati richiesti, oltre a ciò sarà necessario consultare il registro dei volontari (obbligatorio per l’art. 17.1 del d.lgs 117/2017) opportunamente vidimato al fine di indicare il numero di assicurati.
Dove trovo le istruzioni di pagamento?
Potrà pagare a mezzo di carta di credito o bonifico tramite le coordinate poste sul modulo a Pagina 3.
Hai domande sull’operatività generale della polizza?
Quali caratteristiche deve avere la polizza obbligatoria per i volontari?
Il Codice del Terzo Settore riporta:
“Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.”
In attesa del decreto attuativo non sono fissati degli standard minimi, ma la responsabilità degli organi direttivi deve valutarne l’appropriatezza.
Registri dei Volontari (occasionali e non)?
Per legge deve essere tenuto il Registro dei Volontari (non Occasionali) e ai fini assicurativi è necessario creare il Registro dei Volontari Occasionali, se assicurati, distinto dal primo.
Laddove non vi sia un obbligo di legge i registri devono essere preventivamente vidimati ai fini assicurativi e per ogni volontario dovranno essere indicati almeno: il nome, il cognome, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, oltre l’inizio e la fine dell’attività di volontariato presso l’ente.
La nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 28/05/2021, rende obbligatoria la vidima preventiva del registro dei volontari
In caso di sinistro saranno richiesti i registri dei volontari.
Chi può essere assicurato?
Possono essere assicurati tutti i Volontari (occasionali e non) e i Prestatori di Lavoro degli Enti del Terzo Settore, oltre l’ETS stesso, per le rispettive coperture indicate in polizza e nei limiti indicati.
Per Ente del Terzo Settore (o ETS) si intendono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Fino all’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per Enti del Terzo Settore si intenderanno comunque le entità di cui all’articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo n.117/2017, fermo restando gli obblighi di iscrizione già esistenti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
Dal momento dell’entrata in vigore del citato Registro, l’iscrizione sarà condizione necessaria per rientrare nei soggetti coperti dalla garanzia.
Per le casistiche non elencate sarà possibile sottoporre la posizione alla compagnia assicurativa, che ne dovrà dare preventiva approvazione.
Chi copre la mia polizza e per quali rischi?
Il contratto assicurativo è stipulato dall’Ente del Terzo Settore nell’interesse:
- dell’Ente del Terzo Settore contraente per la Responsabilità Civile verso i Terzi e la Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (qualora richiamata e nei limiti regolamentati);
- dei suoi Amministratori e i Dirigenti per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, nell’esercizio della propria attività di Amministratore o di Dirigente;
- dei Volontari che operano per esso (risultanti dagli appositi registri) contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
Ci sono limiti di età per gli assicurati?
No, in base all’età vengono erogate prestazioni assicurative differenti per le sole garanzie infortuni, garantendo per tutti la copertura, come richiesto dai termini di legge.
Che differenze ci sono tra le opzioni BASE e TOP?
Le due opzioni differiscono per il massimale associato alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):
- BASE: 1.000.000€
- TOP: 2.000.000€
e per l’inclusione o esclusione di specifiche garanzie:
nella Responsabilità Civile l’opzione TOP, in aggiunta alla BASE, include (con sottolimiti):
• Danni da interruzione di attività (RCT): € 500.000
• Danni da incendio (RCT): € 500.000
• Proprietà e conduzione Fabbricati (RCT): € 1.000.000
• Danni Violazione Privacy – GDPR (RCT): € 100.000
• RC Patrimoniale: € 20.000
per gli Infortuni l’opzione TOP prevede gli stessi massimali dell’opzione BASE ed include:
• Rimborso Spese Mediche da Infortunio fino a 10.000€ con franchigia di 100€
le prestazioni per le Malattie nelle opzioni BASE e TOP s’equivalgono.
Nell’ “Allegato 1: Tabella delle Garanzie” delle Condizioni Generali di Contratto è possibile trovare il dettaglio, a questo link una rappresentazione sintetica.
Cosa differenzia i Volontari non occasionali da quelli occasionali?
I Volontari non occasionali devono risultare nell’apposito registro previsto dalla legge e operano in modo continuativo presso l’Ente. La nostra offerta assicurativa prevede la possibilità di assumere in copertura anche chi opera in modo non continuato, previa creazione di un registro ad essi dedicato, del tutto simile a quello obbligatorio di legge.
I Volontari Occasionali verranno assicurati con le garanzie dell’Opzione BASE e potranno operare per non più di 4 giorni all’anno (anche non continuativi), se dovessero operare per un periodo maggiore dovranno essere assicurati come Volontari non occasionali.
Gli assicurati che praticano o organizzano attività sportive sono coperti?
La pratica di ogni attività sportiva è esclusa dalle garanzie Infortuni e Malattie e per quanto riguarda la Responsabilità Civile i danni derivanti dall'organizzazione di attività sportiva sono esclusi, eccetto quanto regolato alla clausola Organizzazione Eventi.
Quest’ultima clausola comprende la Responsabilità Civile del contraente, dei dipendenti e dei singoli volontari, qualora assicurati, per l’organizzazione di tornei sportivi amatoriali di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, corsa campestre, purché detti eventi siano finalizzati a raccolte fondi da destinare all’attività istituzionale dell’ETS o comunque strumentali al perseguimento dell’attività di interesse generale perseguita.
Scrivendo a volontariato@aon.it è possibile ottenere adeguate soluzioni assicurative non incluse in questo prodotto
Quando decorre l’assicurazione?
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione quale data di inizio dell’Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione quale data di fine dell’Assicurazione. L’Assicurazione ha la durata di un anno. Per l’inizio d’efficacia delle singole garanzie si consulti il testo di polizza.
Rinnovo Contrattuale
In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, quest’ultima è prorogata per un ulteriore anno, e così successivamente.
Il Premio di rinnovo annuale della Polizza sarà determinato sulla base delle informazioni riguardanti il numero dei soggetti assicurati che verrà comunicato dall’Assicurato.
Quanto dura il preventivo?
Il preventivo ha validità 30 giorni.
E' possibile modificare il numero degli assicurati in vigenza di polizza?
Qualora il numero di volontari aumentasse in corso d’anno l’assicurato deve darne comunicazione all’intermediario. Se il numero in aumento comporta un cambio di fascia di rischio, il contraente dovrà corrispondere la differenza di premio tra la nuova fascia e quanto pagato in fase di prima sottoscrizione/rinnovo
E' possibile attivare le garanzie aggiuntive in un secondo tempo?
Si, ma è necessario inviare una mail alla casella dedicata volontariato@aon.it
Hai domande sui sinistri?
Cosa fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro consulta la sezione di supporto dedicata a questo link
Hai domande sulla copertura RC?
La polizza che retroattività ha?
La polizza non ha retroattività, per la sola Responsabilità Civile Patrimoniale la retroattività è di 1 anno dalla prima sottoscrizione
Gli assicurati che operano in ambito sanitario sono coperti?
I volontari che operano per Enti che prestano servizi in ambito sanitario possono essere assicurati, ma si intende escluso qualsiasi danno per morte o lesioni personali riconducibile a Responsabilità Professionale Sanitaria o comunque subito dal soggetto sottoposto alla prestazione sanitaria.
Come “Responsabilità Professionale Sanitaria” deve intendersi: qualsiasi attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riconducibile alle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e alle stesse riservata tramite abilitazione e successiva iscrizione all’albo professionale di riferimento.
Scrivendo a volontariato@aon.it è possibile ottenere adeguate soluzioni assicurative non incluse in questo prodotto.
La polizza comprende le spese di difesa?
In merito alla copertura RC, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Che garanzie offre?
La Società indennizza l’E.T.S. assicurato della somma che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e/o per danni a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ed in occasione allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell’E.T.S. che agisce ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017
L’Assicurazione vale inoltre per:
- la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge;
- le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Si precisa che sono specificatamente richiamate alcune voci in copertura con eventuali sottolimiti, sono incluse:
- Proprietà e Conduzione dei fabbricati: garanzia prestata solo nell’offerta TOP con massimale di 1.000.000€;
- Danni da interruzione o sospensione di attività: garanzia prestata solo nell’offerta TOP con massimale di 500.000€;
- Danni da incendio: garanzia prestata solo nell’offerta TOP con massimale di 500.000€;
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico: garanzia prestata con massimale di 500.000€;
- Danni a cose sollevate, caricate o scaricate: garanzia prestata con massimale di 100.000€;
- R.C. del committente, per danni provati da dipendenti e volontari in relazione alla guida di veicoli a motore;
- Danni a cose in consegna/custodia: garanzia prestata con massimale di 200.000€;
- Inquinamento accidentale: garanzia prestata con massimale di 500.000€;
- Organizzazione di eventi, purché detti eventi siano finalizzati a raccolte fondi da destinare all’attività istituzionale dell’ETS o comunque strumentali al perseguimento dell’attività di interesse generale perseguita;
- Danni da Violazione Privacy – GDPR: garanzia prestata solo nell’offerta TOP con massimale di 100.000€
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
- Malattie Professionali
- Responsabilità Civile Patrimoniale: garanzia prestata solo nell’offerta TOP con massimale di 20.000€
Ci sono differenti prestazioni in base all’età?
No
Hai domande sulla copertura Infortuni?
Posso acquistare solo la polizza infortuni e malattie?
No, il pacchetto non è modulabile. Per specifiche esigenze scrivere a volontariato@aon.it
Posso assicurare anche i praticanti e i collaboratori?
Non tramite il prodotto offerto in piattaforma, è possibile chiedere una quotazione dedicata scrivendo a volontariato@aon.it
Che garanzie offre?
Per la parte infortuni i Volontari assicurati sono tutelati per:
- Morte: massimale di 70.000€, di 35.000€ se l’assicurato ha età inferiore a 14 anni o superiore a 80 anni.
- Invalidità permanente: massimale di 100.000€ e franchigia al 3% fino al 10%, oltre non è presente. Il massimale è di 50.000€ se l’assicurato ha età inferiore a 14 anni o superiore a 80 anni, in tal caso la franchigia è fissa al 5%. In tutti i casi di Infortunio, che producano come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% la Società liquiderà un Indennizzo pari al 100% della somma assicurata.
- Diaria da Ricovero: sono riconosciuti 30€ al giorno dal 4° giorno di ricovero al 60°, 3 giorni sono di franchigia.
- Rimborso Spese Mediche (applicabile solo per l’offerta TOP): massimale di 10.000€ con franchigia di 100€.
Ci sono differenti prestazioni in base all’età?
Sì, le prestazioni per i minori di 14 anni o maggiori 80 anni sono ridotte, per il dettaglio si vedano le garanzie offerte per gli infortuni.
Hai domande sulla copertura della Malattia?
Che garanzie offre?
Diaria da Ricovero: sono riconosciuti 30€ al giorno dal 4° giorno di ricovero al 60°, 3 giorni sono di franchigia.
Si evidenzia che nell’ambito della Responsabilità Civile sono incluse anche le malattie professionali.
Se vengo contagiato da malattie pandemiche sono assicurato?
No, la garanzia non è valida per le malattie infettive per le quali le autorità sanitarie e/o di pubblica sicurezza competenti hanno disposto misure di contenimento quali a titolo esemplificativo: distanziamento sociale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e limitazioni di accesso a luoghi e strutture sia pubbliche che private. L’esclusione è operante per le malattie infettive contratte e recidivate durante il periodo di vigore delle misure di contenimento di cui sopra e per le malattie, precedentemente descritte, manifestatesi nei 15 (quindici) giorni successivi all’abrogazione delle misure governative di contenimento.